Pannelli Solari in Condominio

solare termico

Pannelli solari in condominio: informazioni generali

I pannelli solari in condominio hanno la funzione di produrre acqua calda. Il sistema prevede, in linea generale, l’installazione dei pannelli sul tetto per l’intercettazione dei raggi solari e il riscaldamento dell’acqua che viene accumulata e distribuita, a richiesta, agli appartamenti.

Tecnicamente, l’acqua calda prodotta può essere raccolta e conservata in un unico serbatoio all’altezza dei pannelli o può essere distribuita in boiler, installati in ogni unità, che erogano immediatamente l’acqua calda. L’impianto deve essere dimensionato in modo da rispettare i bisogni dei condomini in modo che ogni unità immobiliare corrispondano 2 m2 di superficie assorbente.

I pannelli solari richiedono comunque l’integrazione in sistemi di produzione di acqua calda mediante boiler o caldaie a gas mono-familiari: si parla, appunto di una integrazione in cui l’apporto dell’energia solare cattura dal pannello garantisce comunque un grande risparmio in termini di minori consumi di gas o carburante. In particolare, nei mesi più caldi, l’intervento del boiler sarà davvero minimo e la presenza stessa di questo garantirà che tutti i condomini, compresi quelli dei piani più bassi, avranno l’acqua calda con una minor spesa.

Per scegliere tra un impianto con boiler centralizzato o con boiler singoli occorre calcolare l’incidenza che gli eventuali lavori avranno sulla struttura del condominio anche se, in linea generale, l’impianto con boiler unico aiuta a ridurre ulteriormente gli sprechi perché l’acqua calda rimane concentrata e il calore disperso è, quindi minore. C’è però da dire che non tutti i condomini hanno spazio a sufficienza per poter installare un boiler abbastanza capiente per soddisfare i bisogni di tutti i condomini.

I pannelli solari nella riforma del Condominio

La legge 220/2012 ha riformato di recente tutta la normativa riguardo la vita in condominio. Tra le novità tecniche introdotte è prevista anche l’adozione di nuovi sistemi per la produzione di acqua calda a mezzo di pannelli solari condominiali o installabili dai singoli condòmini.

Gli impianti solari non sono considerati innovazione in senso stretto e, di conseguenza, i lavori possono essere approvati in assemblea con una maggioranza di metà dei millesimi e la la maggioranza dei convenuti, ai sensi dell’articolo 1136 del Codice Civile.

La legge 220 ha modificato, in particolare, gli artt. 1120 e 1122-bis. L’articolo 1120 riguarda le modalità di approvazione degli impianti condominiali mentre l’articolo 1122-bis tratta delle possibilità da parte del singolo condomino di installare un proprio impianto, fotovoltaico o solare per la produzione di acqua calda. Nel caso dell’installazione di un impianto per la produzione di acqua calda, l’installazione da parte del singolo condomino è possibile in teoria ma diventa complicata nella pratica, come vedremo meglio tra poco.

Pannelli solari in balcone: il condomino cosa può fare?

Se in condominio non è previsto un impianto per la produzione di acqua calda con pannelli solari è possibile, da parte del singolo condomino, installare un proprio impianto ma, come accennato, il pannello solare privato può non essere la soluzione migliore.

Calcolando il fabbisogno e l’inclinazione necessaria per ottenere l’irraggiamento adeguato, nella gran parte dei casi i pannelli solari non sono una via possibile in terrazzo, a meno di avere un balcone molto grande che si trovi agli ultimi piani del palazzo. Una soluzione possibile sono invece dei tubi con lamina inclinabile che sfruttano lo stesso principio del pannello “esteso” ma sono molto più discreti.

Diverso è il discorso se un condòmino che abita un appartamento all’ultimo piano dello stabile volesse installare un pannello sul tetto del condominio. In questo caso, ai sensi dell’art. 1122, è possibile comunicando all’amministratore la volontà ad eseguire i lavori. Non è necessaria preventiva autorizzazione da parte dell’assemblea ma questa può comunque richiedere speciali garanzie per il periodo dei lavori e di utilizzo dell’impianto. È poi sempre possibile negare l’autorizzazione o richiedere modifiche al progetto se quello presentato dal condomino singolo viola l’estetica della facciata.

Nel caso in cui l’installazione da parte di un singolo condomino pregiudichi la fruibilità del tetto ma i condomini sono d’accordo con i lavori, il condomino deve ottenere da ciascuno una cessione scritta e firmata che lo autorizzi a occupare il tetto.

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