Messa a Terra in condominio

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Messa a terra in codominio: cos’è e a cosa serve?

L’impianto di messa a terra è uno dei principali sistemi di sicurezza dell’impianto elettrico condominiale. È un sistema obbligatorio in ogni condominio e va controllato ogni due anni, oppure ogni cinque, in base alle caratteristiche dell’edificio in cui si trova installato l’impianto elettrico.

Con la messa a terra si evitano gli incidenti che possono essere causati dall’alta tensione:intendiamo la folgorazione accidentale dovuta a sovraccarichi di tensione o al contatto con un punto non adeguatamente isolato dell’impianto stesso. La messa a terra in condominio è composta da un pozzetto esterno all’edificio, e in un punto sicuro, da cui parte un filo che attraversa, in parallelo, tutte le tracce elettriche presenti in ogni piano e in ogni unità immobiliare dell’edificio.

Normativa messa a terra impianto elettrico condominiale

Per conoscere i particolari della normativa relativa all’impianto di messa a terra occorre fare riferimento a:

  • DPR n.462/01
  • DM 37/08
  • norma CEI 64-8

In più, trattandosi di parte integrante dell’impianto elettrico condominiale, vanno anche applicati gli artt. 1117, 1123 e 1124 del Codice Civile, in cui vengono descritte le caratteristiche degli impianti elettrici e gli obblighi del responsabile dell’impianto, che è l’amministratore di condominio.

Di fondamentale importanza è il DPR n. 462 perché in esso si trova la nuova e più recente procedura per la verifica e la denuncia degli impianti di messa a terra e l’inclusione, nell’obbligo di dotazione, di tutti i condomini. La normativa precedente, infatti, relegava l’obbligo di messa a terra solo a quei condomini in cui si ritrovavano rapporti di lavoro dipendente.

La normativa ora spiega che qualunque tipo di rapporto di lavoro configura il condominio come un datore di lavoro. Se, per esempio, un’impresa di pulizie provvede alla pulizia del condominio si ha un rapporto di lavoro tra il condominio e l’impresa ed è quindi obbligatorio che vi sia l’impianto di messa a terra perché il luogo di lavoro sia sicuro.

Nello stesso DPR 462 si stabilisce il nuovo iter per l’installazione e la verifica. L’installazione deve essere eseguita secondo quanto indicato dalla legge 46/90, poi L 37/08, corredata quindi di una apposita dichiarazione di conformità. Solo dopo che il datore di lavoro, quindi l’amministratore, ha ricevuto tale dichiarazione allora può mettere in esercizio l’impianto. Copia della dichiarazione va inviata poi alla ASL/ARPA di riferimento. Tutta la documentazione va conservata e resa disponibile a chi poi effettuerà le verifiche.

Verifica impianto messa a terra in condominio

Anche per la verifica dell’impianto di messa a terra in condominio occorre fare riferimento al DPR 462. La verifica viene eseguita periodicamente da parte di personale dell’ISPEL, Organismo Abilitato, che controllerà se la dichiarazione di conformità è veritiera. L’amministratore di condominio è il responsabile della manutenzione: deve essere lui a chiedere la verifica dell’impianto di messa a terra del condominio.

Il momento della verifica varia in base al locale che l’impianto di messa a terra protegge:

  • due anni per gli impianti installati nei cantieri, nei locali ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio
  • cinque anni per tutti gli altri locali

Per mantenere l’impianto funzionante e garantire così la sicurezza nel condominio, vanno anche previsti interventi di manutenzione periodica.

Al termine della verifica viene redatto un verbale e se si rintracciano irregolarità, sul verbale queste saranno indicate. Se poi chi esegue la verifica è Pubblico Ufficiale Giudiziario sull’esito negativo saranno indicate disposizioni e prescrizioni perché l’impianto torni a norma.
Dopo aver ricevuto una verifica con esito negativo, è sempre l’amministratore che deve predisporre con un tecnico abilitato gli interventi necessari e richiedere poi una nuova verifica per ottenere parere positivo.

Le verifiche sono obbligatorie per tutti gli impianti di messa a terra, anche quelli già denunciati prima del 23/01/2002 e quelli mai controllati.

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