Impianto elettrico condominiale

impianti elettrici

Impianto elettrico condominiale: norme e obblighi

L’impianto elettrico condominiale è composto da tutti quei sistemi che forniscono energia elettrica alle parti comuni del condominio. I principali riferimenti normativi si trovano nel Codice Civile e sono rappresentati dai seguenti articoli:

  • art. 1117
  • art. 1123
  • art. 1124

Altro punto di riferimento cardine nel riferimento normativo è, sicuramente, il DM 37/08 che tratta specificatamente degli impianti elettrici in ogni loro aspetto.

Gli articoli del Codice servono a comprendere in che modo l’impianto elettrico condomniale va trattato, soprattutto quando riguarda la ripartizione delle spese per gli interventi. Il DM 37 è invece la normativa fondamentale per conoscere gli obblighi effettivi del condominio, e quindi dell’amministratore. Per i lavori vanno poi tenute presenti alcune norme CEI, in particolare la 64-8 nella sua Variante più recente, la 4.

In generale, l’impianto elettrico condominiale deve essere “a norma”. In base all’età dell’impianto, possono essere diversi gli interventi necessari affinché l’impianto sia adeguato. Nel caso di impianti molto vecchi probabilmente le operazioni di adeguamento si trasformeranno in un vero e proprio rifacimento ex-novo.

Adeguamento impianto elettrico condominiale: la normativa recente

Il DM 37 prevede che ogni impianto elettrico sia provvisto di opportuna Dichiarazione di Conformità alla regola d’arte. Tale dichiarazione viene rilasciata, dopo opportuni controlli e verifiche, da tecnico o impresa abilitata.

Nella norma CEI 64-8 troviamo alcune indicazioni tecniche. In particolare, è specificato la necessità che in condominio sia previsto il sistema di messa a terra. Una lettura precedente della normativa escludeva l’obbligo della messa a terra per i condomini in cui non si potessero riscontrare rapporti lavorativi mentre ora questa distinzione non viene più applicata e questi sistemi di sicurezza sono obbligatori per tutti i condomini.

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese necessarie a provvedere all’adeguamento dell’impianto elettrico condominiale, ci si rifà alla definizione di “bene comune” contenuta nel Codice Civile agli artt 1117, 1123, 1124. Alla luce della normativa è chiaro che le spese vanno ripartite tra tutti i condomini. Il criterio generale per la ripartizione è la tabella millesimale e ogni condominio pagherà in base ai millesimi di proprietà che possiede.

Nel caso esistano zone in cui l’illuminazione serve effettivamente solo a una parte dei condomini perché si trova in una parte di condominio il cui accesso è goduto da alcuni condomini e non da tutti, le spese per l’adeguamento di quella parte di impianto saranno ripartite solo tra i condomini che effettivamente ne traggono beneficio.

Manutenzione impianti elettrici: cosa dice la legge

L’impianto elettrico del condominio non è composto solamente dall’illuminazione ma serve a mantenere in funzione anche i sistemi antincendio, l’ascensore, l’eventuale autoclave o impianto di videosorveglianza. Come abbiamo già visto fa quindi parte a pieno titolo dei beni comuni individuati dal Codice Civile.

Come per l’adeguamento, la ripartizione delle spese per operazioni di manutenzione sull’impianto elettrico, in caso di godimento in forma esclusiva da parte di alcuni condomini, prevederà che siano quei condomini a suddividersi le spese per quella parte di impianto.

Questa distinzione deriva, di nuovo, da quanto si trova nell’art. 1117 del Codice Civile in cui viene definito bene comune l’impianto elettrico ma si lascia spazio a deroghe nel caso, per esempio, di box auto o cantine. Per la ripartizione delle spese ci si rifà, in linea generale, all’art. 1123 che tratta proprio questo argomento. Vale la pena ricordare che, comunque, il responsabile della manutenzione è e rimane l’amministratore di condominio.

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