Fotovoltaico in Condominio : possibilità e vincoli

fotovoltaico tetto

La tecnologia dei pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica è una tecnologia che sta facendo grandi passi avanti, sebbene esistono comunque ancora alcuni limiti. Ci sono aspetti importanti da tenere in considerazione quando si valuta l’installazione di un impianto fotovoltaico per il condominio: occorre prendere a riferimento le indicazioni contenute nelle Norme insieme alle possibilità tecniche legate ai prodotti.

Fotovoltaico anche in condominio: è possibile

Il fotovoltaico è un sistema che permette di ridurre, anche in maniera importante, la spesa per la bolletta elettrica del condominio.

Va innanzitutto valutato lo spazio che è possibile utilizzare: in linea generale quanto più esteso è l’impianto più potenza si genera in Kw/h; ma se parte del tetto è in ombra a causa degli edifici circostanti è chiaramente inutile installare pannelli in quella parte di tetto che rimane non irradiata dai raggi solari.

Oltre allo spazio anche l’esposizione e l’inclinazione del tetto su cui si vuole installare l’impianto sono importanti: tendenzialmente, l’esposizione migliore è quella a sud con un’inclinazione di circa 30°. Riducendo l’inclinazione o cambiando l’esposizione la produzione cambia e diminuisce tra il 15% e il 20%. Se il tetto dell’edificio è piano l’installazione è comunque possibile con pannelli già dotati di “staffe” per l’inclinazione.

Pannelli fotovoltaici in condominio: norme e possibilità

La riforma del condominio attuata con la legge 220/2012 ha introdotto alcune nuove norme che riguardano, in particolare, le possibilità di installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto da parte del condominio nel suo complesso.

In particolare, si rintracciano le indicazioni normative agli artt. 1120 e 1122-bis. L’articolo 1120 riguarda le modalità di approvazione degli impianti condominiali, e un impianto fotovoltaico rientra nella categoria, mentre l’articolo 1122-bis è di interesse nel caso in cui vi sia, da parte di un condomino, la volontà di installare un impianto fotovoltaico privato (per singolo appartamento).

La norma prevede che l’approvazione avvenga secondo quanto previsto dall’articolo 1136 del Codice Civile. Nello specifico, quindi, si dovrà avere almeno la metà dei millesimi e la maggioranza dei presenti all’assemblea.

Quando si pensa di installare un impianto fotovoltaico sul tetto del condominio è anche bene fare in modo che questa installazione non procuri fastidio o danno ad altri condomini, per esempio con il riverbero del sole, e che non interferisca con l’estetica generale dell’edificio stesso.

La norma 1122-bis non preclude la possibilità di installazione e anzi la prevede:

  • su lastrico solare
  • su superfici comuni
  • su parti di proprietà

Se il condòmino singolo decide di installare questo impianto deve comunque comunicare all’amministratore ciò che vuole fare, corredando la comunicazione con il dettaglio dei lavori che verranno svolti.

L’assemblea di condominio, che sarà quindi poi informata dall’amministratore, può richiedere inoltre che vengano rispettati alcuni principi. É bene ricordare che nessun condòmino può, di propria iniziativa, installare un impianto fotovoltaico per sé sul tetto, che è considerato bene comune, se l’installazione pregiudica la fruibilità del tetto stesso da parte degli altri condomini.

L’assemblea può, quindi, chiedere che l’impianto venga modificato in modo da mantenerne la fruibilità del tetto. È inoltre possibile che l’assemblea richieda una garanzia a protezione degli eventuali danni che l’edificio potrebbe subire durante i lavori.

Nel caso in cui l’installazione da parte di un singolo condomino pregiudichi la fruibilità del tetto ma i condomini sono d’accordo con i lavori, il condomino deve ottenere da ciascuno una cessione scritta e firmata che lo autorizzi a occupare il tetto.

Spese per Tetto fotovoltaico: come ripartirle

Se i lavori per l’impianto fotovoltaico coinvolgono tutti i condomini, le spese vanno ripartire, come accade per molti altri aspetti della vita condominiale, in base ai millesimi di proprietà di ciascuno. È chiaro che, nel caso l’impianto serva solo uno dei condomini, tutte le spese di manutenzione conduzione ricadono sul singolo condomino che usufruisce dell’energia generata.

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