Il citofono condominiale è uno degli impianti di cui più si sente la mancanza quando c’è un malfunzionamento. Per stabilire a chi spettano le spese in caso di problemi,e come ripartirle, i riferimenti normativi in materia sono da individuare in alcuni articoli del Codice Civile e in alcune sentenze.
Norme in merito al citofono condominiale
Gli articoli del Codice Civile di riferimento sono i seguenti :
- 1117
- 1120
- 1121
- 1123
In essi si ritrova, innanzitutto, la definizione secondo cui il citofono rientra nei beni comuni in quanto si tratta di un impianto che serve tutti i condomini e in eguale misura. Se nel condominio già è presente e non occorre quindi che sia installato ex novo, i lavori per la nuova installazione non si configurano come innovazione perché non vanno a modificare la struttura o la destinazione d’uso di nessuna parte comune, anche se vanno a rendere più agevole e comodo l’utilizzo delle cose comuni (ai sensi dell’art. 1120 del Codice Civile).
Il discorso è il medesimo anche nel caso di un condominio privo di citofono in cui esso debba essere installato per la prima volta. Fintanto che i lavori non comportano modifiche importanti non si può parlare di innovazione e questo influisce sul tipo di maggioranza richiesta per approvare i lavori: la maggioranza deve essere di almeno metà più 1 degli intervenuti che rappresentino almeno i 2/3 dei millesimi.
La tipologia di maggioranza non cambia neanche se i lavori per l’installazione o la sostituzione dell’impianto comportano spese molto importanti per il condominio.
Sostituzione del citofono in condominio: come ripartire le spese?
Per la ripartizione delle spese per la sostituzione del citofono condominiale occorre fare una prima distinzione: se la sostituzione coinvolge l’apparato condominiale nel suo complesso o se la sostituzione coinvolge l’apparecchio interno di un solo condomino.
Quando i lavori coinvolgono tutto l’impianto le spese vanno ripartite secondo la tabella millesimale per le parti comuni dell’impianto: ogni condomino pagherà le spese relative ai lavori per la parte di impianto che entra nella proprietà individuale.
Molto più facile la ripartizione nel caso i lavori coinvolgano solo un condomino, per esempio in caso di malfunzionamento localizzato nell’apparecchio citofonico dell’unità immobiliare: in questo caso le spese sono tutte a carico del condomino.