Ascensore Condominio: installazione e manutenzione

ascensore in condominio

Per poter installare un ascensore in un codominio occorre innanzitutto che l’installazione segua alcuni principali criteri individuati in primis dall’art. 1120 del Codice Civile. L’ascensore, quindi, non deve creare disagi a nessun condomino, né alterare il decoro dell’edificio, né essere causa potenziale in situazioni di pericolo per la stabilità ela sicurezza generale.

Va ricordato che l’ascensore non è considerato mai come costruzione ma come locale tecnico e, quindi, in caso venga installato all’esterno non è necessario alcun permesso edilizio.
L’installazione dell’ascensore costituisce però, ai sensi della normativa vigente, una innovazione e deve essere approvata dalla maggioranza qualificata dell’assemblea di condominio.

I requisiti minimi per installare un ascensore in edificio residenziale di nuova costruzione sono:

  • profondità della cabina 1,20m
  • larghezza della cabina 0,95 m
  • apertura 0,80 m
  • pianerottolo di riposo al piano di almeno 1,50 m per 1,50 m

Queste misure minime non devono mai ridurre lo spazio sulle scale a meno di 0,85 m.

Ascensore condominiale: le normative

L’installazione di un ascensore è gestita dalla normativa che disciplina le parti in comune del condominio: l’art 1120, l’art. 1123 e l’art. 1124 del Codice Civile. In particolare, nell’art. 1123 si trova il riferimento alle spese per la “conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio per la prestazione dei servizi nell’interesse comune”. Tra i beni comuni si colloca sicuramente l’ascensore. L’art. 1124 parte con le scale, definendo il modo di suddividere la spesa e applica poi, per analogia, il medesimo criterio all’ascensore. L’art. 1123 si applica anche nel caso in cui l’ascensore sia installato successivamente alla costruzione del condominio stesso.

Discorso a parte va fatto nel caso siano presenti disabili nel condominio che hanno quindi bisogni particolari. La grande riforma del 2012 sulla normativa che disciplina i condomini (la 220/2012) ha, infatti, complicato un po’ le cose per chi ha bisogno di abbattere una eventuale barriera architettonica in condominio, nello specifico è stato modificato il quorum necessario a far passare la delibera per la costruzione di un ascensore. Esistono però alcune sentenze di Cassazione che garantiscono i diritti del disabile e permettono di costruire, a proprie spese, un ascensore se questo è necessario a permettere l’abitabilità dell’unità abitativa.

Un ulteriore riferimento normativo specifico per gli ascensori è costituito dal più recente Nuovo Regolamento Ascensori 2017. La normativa, che recepisce le più recenti direttive dell’Unione Europea, aumenta i requisiti soprattutto di sicurezza sia degli ascensori sia dei componenti che devono effettivamente garantire la sicurezza di chi usufruisce dell’ascensore.

Manutenzione ascensore condominio: obblighi e spese

La manutenzione dell’ascensore va ripartita in base all’art. 1124 del Codice Civile. In esso si legge: “Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita’ immobiliari a cui servono. La spesa relativa e’ ripartita tra essi, per meta’ in ragione del valore delle singole unita’ immobiliari e per l’altra meta’ esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo”.

Altri sistemi di ripartizione delle spese non sono giuridicamente validi. È bene ricordare che, di contro, partecipano ad almeno una parte delle spese anche quei condomini che si trovino ad avere unità abitative non direttamente servite dall’ascensore, per esempio chi ha un garage e chi è proprietario di un’unità abitativa ancora in costruzione.

Oltre agli obblighi meramente economici, è bene ricordare che la manutenzione e gli eventuali danni derivanti da una cattiva manutenzione ricadono sempre sul condominio, quindi sull’amministratore, anche nel caso sia presente un contratto con una ditta debitamente autorizzata a svolgere la manutenzione periodica.

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