Antincendio in condominio: normativa e obblighi

antincendio autorimesse condominio

Nel corpus normativo italiano sono presenti diversi riferimenti all’installazione, al controllo e alla manutenzione di impianti antincendio in condominio, come in altre tipologie di edifici. La normativa sugli impianti antincendio è varia e sparsa in diversi decreti.
La finalità della normativa è duplice: da una parte serve a contrastare l’eventuale innesco e propagazione di un incendio e dall’altra serve a rendere più sicuri gli ambienti in caso si verifichi effettivamente un incendio e più agevoli le operazioni di evacuazione.

Normativa antincendio condominio

Per quanto riguarda i condomini, l’applicazione della normativa non è sempre facile e lineare in quanto non esiste una sola fonte.
I principali riferimenti normativi che disciplinano come e quando è obbligatorio installare un sistema antincendio sono i seguenti:

  • D. LGS 81 del 2008
  • DM 16/02/1982
  • DPR 37 del 1998
  • D. LGS 139 del 2006
  • DM 30/11/1983
  • DPR 151/11

Una prima discriminante per l’applicazione o meno della normativa antincendio in condominio, che si ricava da questi testi di legge, è l’altezza dell’edificio: tutte le norme si applicano infatti solo per edifici civili con altezza di almeno 12 metri. Questa misurazione viene fatta calcolato la distanza dal piano terra all’apertura più alta.

Occorre notare che la responsabilità dell’amministratore non coinvolge anche le eventuali attività commerciali o produttive presenti nel condominio e che non possano essere collegate all’attività dell’amministratore. Rimane quindi il riferimento generale al DL 220/2012 in cui sono disciplinati gli obblighi dell’amministratore per la conservazione e la manutenzione delle sole parti comuni del condominio.

Antincendio garage condominiale

Ai sensi delle norme elencate, esistono poi alcuni elementi comuni del condominio che fanno comunque scattare l’obbligo di CPI, certificato prevenzione incendi.

Infatti, la richiesta del CPI va inoltrata solo nel caso in cui il condominio presenti, nelle sue aree comuni, attività che ricadono nelle definizioni di cui al DM 16/02/1982 e DPR 37 del 1998. Il DM 16 identifica le attività per le quali si rende obbligatorio il controllo della presenza dei sistemi antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.

Per i condomini l’obbligo del CPI scatta nel caso in cui siano presenti locali quali:

  • autorimesse pubbliche o private
  • ricovero natanti
  • ricovero aeromobili
  • vani ascensori
  • vani montacarichi
  • impianti centralizzati per la produzione di calore

Vanno quindi predisposti sistemi e impianti antincendio per il garage condominiale.

Norme antincendio autorimesse

La normativa specifica per le autorimesse, oltre a seguire il DM 16/02/1982 e il DPR 37 del 1998 in linea generale e nello specifico il DM del 01/02/1986 e il DM 22/11/2002, può adeguarsi ora al più recente Decreto del 21/02/2017 e deve seguire il DPR 151/11. La nuova normativa, entrata in vigore il 3 aprile 2017, riprende la definizione di autorimessa già presente nel corpus normativo. Viene considerata autorimessa “un’area coperta, con servizi annessi, destinata al ricovero, alla sosta e alla manovra di veicoli”.

È quindi evidente che nel caso in cui il condominio disponga di garage coperto occorre che vi siano un impianto antincendio e un CPI, che ha validità di sei anni.
Se nel condominio è presente un garage, un’autorimessa, insieme ad altri impianti per i quali è necessario il CPI, la validità del CPI si dimezza e passa a 3 anni.

Come per l’altezza degli edifici, esiste un limite minimo di superficie per cui gli impianti, e il CPI, sono obbligatori: 300 m2 . Con box, o autorimesse, di queste dimensioni o superiori, occorre che siano presenti tutta una serie di sistemi per prevenire gli incendi e la loro propagazione e per assicurare, allo stesso tempo, la tempestiva e sicura evacuazione delle eventuali persone presenti.

Adeguamento antincendio autorimesse esistenti

Con l’entrata in vigore del DPR 151/11 è stato reso obbligatorio l’adeguamento alle nuove norme per la prevenzione antincendio di tutte le rimesse esistenti e aventi superficie superiore a 300m2 . Le operazioni di adeguamento vanno fatte in ogni caso, sia che siano presenti già alcuni sistemi sia nel caso l’autorimessa ne sia del tutto priva.
Nello specifico è necessario che l’autorimessa sia dotata di:

  • estintori portatili approvati per fuochi di classe A – B – C e con capacità estinguente non inferiore a 21 A 89 B.
  • impianti sprinkler alimentati ad acqua o ad acqua/schiuma

In più, l’autorimessa deve essere realizzata con materiali non combustibili di tipo R 90, con porte di comunicazione classificate almeno REI 120 con autochiusura. Vanno inoltre calcolate adeguate via di fuga e, nel caso l’autorimessa sia raggiungibile tramite ascensore questo deve essere dotato di opportuno generatore elettrico di emergenza che sostenga anche tutti i sistemi antincendio in caso di distacco dalla rete elettrica.

Certificato prevenzione incendi condominio

Il D Lgs 139 stabilisce l’obbligo per chi è responsabile di un edificio, cioè dell’amministratore nel caso di un condominio, di ottenere il certificato di prevenzione incendi, denominato CPI. La richiesta per ottenere il certificato va inoltrata ai Vigili del Fuoco che provvederanno a vagliare la documentazione inviata che, nello specifico, deve comporsi di tutta la documentazione progettuale e informativa relativa agli impianti, attivi o passivi, installati nel condominio.

La procedura, ottenuto il parere favorevole, prosegue con un sopralluogo durante il quale viene verificata l’effettiva presenza degli impianti inseriti nella documentazione. Alla documentazione va affiancata la dichiarazione da parte delle ditte e dei professionisti che hanno provveduto ad eseguire i lavori e a fornire i materiali.

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