Antenna Centralizzata Condominiale

antenne centralizzata condominio

Chi vive in condominio ha certamente saputo di problematiche e necessità tecniche legate alla antenna centralizzata condominiale, un impianto utile a distribuire il segnale tv, digitale o satellitare, a tutte le unità immobiliari. Con l’aiuto dei nostri esperti abbiamo affrontato diverse tra le tematiche più cogenti che riguardano questo sistema: assistenze e ripartizioni spese, uso del tetto per installazioni.

Antenna centralizzata condominiale: come e quando

L’antenna centralizzata condominiale è un intervento che rende decisamente più facile gestire la distribuzione del segnale tv, digitale o satellitare. Con la nuova riforma del condominio del 2013 (L 220\2012) le regole per poter deliberare l’installazione di una antenna centralizzata sono leggermente mutate.

In particolare è cambiata la maggioranza necessaria per considerare come accettata la delibera: occorrerà che vi sia la maggioranza tra quanti sono intervenuti e che questa maggioranza rappresenti almeno 334 millesimi delle quote di proprietà del condominio.
La nuova maggioranza vale per installazioni di ogni tipo di antenna e comprende anche il segnale satellitare.

Vale la pena ricordare che l’impianto collegato all’antenna centralizzata fa parte dei beni comuni: lo dice l’art. 1117 del Codice Civile, che è stato modificato dalla legge 220/12 per includere proprio un riferimento esplicito agli impianti radio-tv. Nella normativa sono stati fatti rientrare anche gli impianti satellitari che sono definiti “innovazioni necessarie” (art. 2-bis legge 66/01).

Antenna condominiale: ripartizione delle spese

Nel momento in cui ci il condominio procede a munirsi di un impianto tv con una propria un’antenna condominiale occorre anche eseguire una equa ripartizione delle spese affrontate per la posa in opera, la manutenzione, la sostituzione della stessa. Un primo criterio che va utilizzato è verificare quali dei condomini effettivamente usufruisce del servizio offerto dall’antenna.

Immaginiamo un condomino che non possieda una unità abitativa ma sia proprietario di una cantina o di una soffitta in cui l’impianto tv non arriva e non c’è. Questo condomino non è assolutamente obbligato a pagare nessuna quota delle spese relative a installazione ed eventuale manutenzione dell’impianto e dell’antenna.

La spesa va quindi ripartita tra quanti usufruiscono del servizio che l’impianto antenna condominiale eroga. Di contro bisogna anche sottolineare come, da art. 1118 del Codice Civile, sia chiaro che un condomino non può rinunciare a essere proprietario dell’impianto che serve la sua unità abitativa solo per non pagare le spese. In altre parole, se l’impianto c’è e raggiunge l’appartamento, il condomino deve pagare la propria quota di spese anche se lui non accende nessuna tv.

È sempre, comunque, possibile, opporsi a una delibera e non partecipare alle spese in caso si debba modificare l’impianto esistente al punto da configurare l’intervento come innovazione e non come semplice modifica.

Antenna privata: sul tetto condominiale si può?

La risposta più breve è: sì. Esistono però alcuni criteri che potrebbero rendere l’installazione non possibile. Ma andiamo con ordine e vediamo i riferimenti normativi principali in cui ritrovare indicazioni preziose sulla materia.

Utile e fondamentale è l’art. 1122-bis del Codice civile, introdotto con la riforma condominiale. In esso troviamo quelle che devono essere le caratteristiche dell’impianto antenna tv su tetto autonomo perché esso possa essere installato.

Al primo comma leggiamo:

  • “Le installazioni di impianti non centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze sono realizzati in modo da recare il minor pregiudizio alle parti comuni e alle unità immobiliari di proprietà individuale, preservando in ogni caso il decoro architettonico dell’edificio, salvo quanto previsto in materia di reti pubbliche”.

È quindi possibile installare la propria antenna sul tetto ma questa non deve ingombrare, in altre parole, il lastrico condominiale né deve deturpare l”aspetto del condominio.

Nello stesso articolo si trova anche descritto in maniera asciutta a chiara cosa occorre fare se il condomino che ha intenzione di installare tale impianto autonomo sul tetto deve anche modificare in qualche modo la parte comune:

  • “Qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi. L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza di cui al quinto comma dell’art. 1136, adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti di cui al secondo comma, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto. L’assemblea, con la medesima maggioranza, può altresì subordinare l’esecuzione alla prestazione, da parte dell’interessato, di idonea garanzia per i danni eventuali.”

Se ne deduce che l’assemblea non può semplicemente opporsi agli eventuali lavori ma può indicare lavori alternativi o pretendere assicurazioni, anche economiche, in caso di danno.
Infatti, per esempio, è sempre possibile installare la propria antenna anche nella proprietà di un vicino (ai sensi dell’art. 90 D.LGS 259/03) o di attraversare questa proprietà con cavi o altro sia necessario ad eseguire i lavori.

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