Contabilizzazione del Calore in Condominio

contabilizzazione

Per avere un’idea esaustiva sulla contabilizzazione del calore nei condomini è fondamentale far riferimento alle norme e alle modalità, che vedono l’inclusione dell’assemblea condominiale, per decisioni su installazioni e modifiche.

Contabilizzazione del calore in condominio

Dal 2014 è entrato in vigore il Decreto 102 che prevede l’obbligo di contabilizzazione del calore per i condomini dotati di impianto di riscaldamento centralizzato.

Quando si vive in un condominio con impianto centralizzato risulta sempre un po’ più complicato gestire il riscaldamento in casa: a differenza di un impianto autonomo, infatti, con il centralizzato l’accensione e lo spegnimento della caldaia non può essere gestita in base ai propri bisogni ma segue le indicazioni comunali e una temporizzazione generale. Questo significa che tutti ricevono la stessa quantità di calore e tutti pagano per il riscaldamento in base alle tabelle millesimali.

È facile intuire come questo sistema possa generare grossi sprechi di energia.
Ed è qui che interviene la contabilizzazione, applicando sui radiatori degli appartamenti un contabilizzatore di calore è possibile ottenere due risultati

  • minore spreco di energia
  • risparmio economico

Con i contabilizzatori di calore applicati ai radiatori, il singolo condomino può gestire in autonomia il calore che raggiunge il proprio appartamento e decidere, per esempio, di avere in casa una temperatura inferiore o convogliare il calore in una parte specifica del proprio appartamento. Di conseguenza, il consumo di energia può effettivamente essere calcolato e contabilizzato, appunto, per essere trasformato in una bolletta singola più precisa e corrispondente agli effettivi utilizzi.
La contabilizzazione del calore aiuta anche a risparmiare energia a livello globale, andando così a migliorare le prestazioni energetiche generali dell’edificio.

Obbligo di contabilizzazione del calore in condominio

L’installazione dei contabilizzatori, le valvole termostatiche, è diventata obbligatoria con il già menzionato DL 102/2014, che applica i contenuti della norma tecnica UNI 10200. Con diverse proroghe, l’obbligo è stato fatto slittare al 2017 ma è, comunque, ormai, presente e vincolante.

Esiste però una differenziazione sui sistemi di contabilizzazione. Per i condomini costruiti fino agli Anni ’80, infatti, si deve obbligatoriamente ricorrere alle valvole termostatiche distribuite su tutti i radiatori. Questo per il sistema di costruzione dell’impianto di riscaldamento con montanti verticali che servono “colonne” di appartamenti.

Per i condomini costruiti dopo la fine degli Anni ’80 invece, la contabilizzazione può avvenire comodamente installando un contatore all’ingresso del circuito di mandata che raggiunge il singolo appartamento un po’ come un contatore per l’acqua o per il gas. Ciò non toglie che, nel caso i lavori risultino troppo onerosi, anche per gli impianti post Anni ’80 è comunque possibile installare valvole termostatiche sui radiatori.

Gli obblighi previsti dalla normativa sono in realtà tre:

  • contabilizzazione del calore mediante l’installazione di ripartitori
  • termoregolazione con l’installazione delle valvole
  • ricalcolo dei millesimi secondo le nuove tabelle presenti nella norma UNI 10200

Con la nuova norma, le spese di ciascun condomino per ilo riscaldamento verranno dalla somma dei consumi volontari e involontari. I primi sono quelli registrati dai sistemi di contabilizzazione mentre i secondi sono quelli calcolati dalle nuove tabelle e comprendono le spese di gestione e conduzione.

Nel caso vi siano condomini provvisti di impianto autonomo, questi dovranno comunque pagare le spese involontarie come previsto dalla tabella millesimale.

Contabilizzazione del calore in condominio: quale maggioranza?

La tipologia di maggioranza per l’installazione dei sistemi di contabilizzazione del calore in condominio non prevede l’unanimità proprio perché l’installazione dei sistemi di contabilizzazione e termoregolazione è obbligatoria per legge. Ne consegue anche che nessun condomino può opporsi ai lavori necessari per la realizzazione di questi sistemi e non può opporsi a che gli eventuali operai entrino nella sua abitazione per realizzare i lavori necessari alla modifica dell’impianto di riscaldamento, secondo quanto stabilito anche dall’art. 843 del Codice Civile.

Servizi di Facchinaggio
Impianti di Condizionamento
Impianti Antincendio
Impianti Citofonici
Impianti Domotici
Impianti Elettrici
Impianti Idraulici
Impianti Telefonici
Infissi e Porte
Opere da Fabbro
Manutenzione Aree Verdi
Ristrutturazione Condomini
Impianti di Illuminazione
Tende e Frangisole
Chiavi e serrature
Trattamento Acqua
Centrali termiche
Allarmi e videosorveglianza
Controsoffitti
banner rental energy